Vai al contenuto

La sentenza Besse del 1991: una svolta per la responsabilità contrattuale in Francia

La sentenza Besse, pronunciata dall’Assemblea plenaria della Corte di cassazione il 12 luglio 1991, ha risolto una questione che divideva le sezioni civili…

Avocat senior examinant un document juridique dans un bureau traditionnel français avec bibliothèque de codes légaux
5 min

La sentenza Besse, pronunciata dall’Assemblea plenaria della Corte di cassazione il 12 luglio 1991, ha risolto una questione che da anni divideva le sezioni civili: il committente può agire in sede contrattuale contro un subappaltatore con cui non ha stipulato direttamente alcun contratto?

La risposta negativa ha ridisegnato il confine tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nelle catene di contratti. Per valutare la portata di questa decisione occorre confrontare il quadro giuridico prima e dopo il 1991, quindi esaminare in che modo la giurisprudenza successiva e la riforma del Codice civile del 2016 abbiano sviluppato o precisato questa soluzione.

Catene di contratti e azione diretta: il quadro giuridico prima e dopo Besse

Prima del 1991, all’interno della Corte di cassazione convivevano due orientamenti. La prima sezione civile ammetteva che un subacquirente o un committente potesse esercitare un’azione contrattuale contro un soggetto intervenuto in una fase precedente della catena. La terza sezione civile rifiutava questa estensione, in nome del principio dell’efficacia relativa dei contratti.

La tabella seguente riassume gli orientamenti in campo e la soluzione adottata dall’Assemblea plenaria.

Criterio Prima di Besse (1ª sezione civile) Prima di Besse (3ª sezione civile) Dopo Besse (Assemblea plenaria, 1991)
Natura dell’azione del committente contro il subappaltatore Contrattuale (trasmissione dell’azione lungo la catena) Esclusivamente extracontrattuale Esclusivamente extracontrattuale
Fondamento invocato Gruppo di contratti, accessorietà rispetto al bene Efficacia relativa del contratto (vecchio articolo 1165 del Codice civile) Efficacia relativa del contratto
Necessità di un rapporto contrattuale diretto No Sì Sì
Conseguenze per il ricorrente Regime contrattuale (termini, clausole limitative) Regime extracontrattuale (prova della colpa, del danno e del nesso causale) Regime extracontrattuale

Pronunciandosi a favore dell’orientamento della terza sezione civile, la sentenza Besse del 1991 ha posto fine alla teoria dei gruppi di contratti nelle catene non traslative della proprietà. Il subappaltatore non è controparte contrattuale del committente: tra loro non sussiste alcun vincolo contrattuale.

Magistrata in toga in un corridoio di un palazzo di giustizia francese con colonne di marmo

Efficacia relativa del contratto e opponibilità ai terzi: i chiarimenti introdotti da Besse

Il principio dell’efficacia relativa del contratto significa che un contratto crea obblighi soltanto tra le parti che lo hanno stipulato. La sentenza Besse ne ha dato un’applicazione rigorosa nelle catene di subappalto: committente e subappaltatore, ciascuno legato all’appaltatore principale da contratti distinti, non sono parti dello stesso contratto.

Questa rigidità non impedisce al contratto di produrre effetti nei confronti dei terzi sotto un altro profilo. Dalla riforma del diritto delle obbligazioni, entrata in vigore il 1° ottobre 2016, l’articolo 1199 del Codice civile ribadisce che il contratto crea obblighi soltanto tra le parti. L’articolo 1200 aggiunge che i terzi devono rispettare la situazione giuridica creata dal contratto e possono avvalersene, in particolare come elemento di prova.

La distinzione tra efficacia obbligatoria (riservata alle parti) e opponibilità (estesa ai terzi) fornisce un fondamento normativo alla soluzione elaborata in Besse. Il terzo non può basarsi sul contratto per chiedere l’adempimento di un’obbligazione, ma può invocarne l’esistenza nell’ambito di un’azione fondata su un diverso titolo giuridico.

Perché è importante distinguere tra catene traslative e non traslative

Besse riguarda soltanto le catene non traslative della proprietà, ossia quelle in cui non si verifica il trasferimento successivo dello stesso bene da un contraente all’altro. Nelle catene traslative (vendita di un bene dal produttore al grossista, poi al dettagliante e infine al consumatore), resta ammessa l’azione contrattuale diretta del subacquirente contro il produttore. La Corte di cassazione aveva riconosciuto questo meccanismo già nel 1986.

La portata di Besse dipende quindi dalla natura della catena:

  • Catena traslativa (vendite successive di un bene): è mantenuta l’azione contrattuale diretta del subacquirente contro il venditore iniziale, poiché l’obbligazione si trasmette come accessoria al bene venduto.
  • Catena non traslativa (subappalto, contratto d’appalto): non è possibile un’azione contrattuale diretta tra parti che non sono vincolate dallo stesso contratto. Il ricorrente deve provare una colpa extracontrattuale.
  • Contratto stipulato a favore di un terzo (stipulazione a favore di terzo): il terzo beneficiario dispone di un diritto proprio, distinto dal meccanismo escluso da Besse.

Responsabilità extracontrattuale e inadempimento contrattuale: gli sviluppi successivi al 1991

Besse esclude la via contrattuale, ma la giurisprudenza successiva ha aperto una strada alternativa. Nel 2006 l’Assemblea plenaria ha stabilito che un terzo può invocare un inadempimento contrattuale in sede extracontrattuale, purché tale inadempimento gli abbia causato un danno. Questa soluzione è stata confermata nel 2020.

In pratica, il committente che subisce un pregiudizio a causa del subappaltatore non è privo di tutela. Può agire per responsabilità extracontrattuale e invocare l’inadempimento degli obblighi contrattuali del subappaltatore nei confronti dell’appaltatore principale come fatto generatore del proprio danno.

I limiti contrattuali incidono sul risarcimento del terzo

Merita attenzione un ulteriore sviluppo più recente: l’azione del terzo resta soggetta alle clausole del contratto. Il contratto tra l’appaltatore principale e il subappaltatore può contenere clausole di limitazione della responsabilità o massimali risarcitori. La giurisprudenza recente tende a ritenere che tali limiti possano essere opposti al terzo, anche se la sua azione è extracontrattuale.

Questo aspetto ridimensiona il vantaggio apparente della via extracontrattuale. Il terzo non è soggetto al regime contrattuale ai fini della qualificazione della sua azione, ma il contratto che invoca come prova dell’inadempimento continua a incidere sull’entità del risarcimento.

Primo piano dall'alto di un codice giuridico francese annotato, con linguette colorate e appunti manoscritti su un tavolo di quercia

Articolo 1199 del Codice civile ed eredità di Besse: qual è oggi il quadro giuridico

La riforma del 2016 non ha codificato espressamente la soluzione Besse. Ha tuttavia consolidato le basi su cui essa poggia. L’articolo 1199 sancisce l’efficacia relativa. L’articolo 1200 disciplina l’opponibilità. Nel loro insieme, queste disposizioni formalizzano la distinzione applicata dall’Assemblea plenaria nel 1991, quando ancora mancava un esplicito fondamento normativo.

La sentenza Besse è tuttora citata nei manuali e nelle decisioni come la sentenza di riferimento che esclude l’azione contrattuale nelle catene non traslative. La sua portata non è stata rimessa in discussione. Gli sviluppi successivi (azione extracontrattuale fondata su un inadempimento contrattuale, opponibilità delle clausole limitative) si sono innestati sul quadro da essa delineato, senza contraddirlo.

Per i professionisti, la conseguenza resta la stessa anche a distanza di trent’anni: nelle controversie che coinvolgono una catena di subappalto, la prima questione da risolvere è stabilire se la catena sia traslativa o meno. Questa qualificazione determina il titolo dell’azione, le regole probatorie applicabili e i limiti del risarcimento.

La sentenza Besse del 1991: una svolta per la responsabilità contrattuale in Francia